Entro quando elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR)?

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Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione di tutti i rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente. Le informazioni relative ai tempi per predisporre e aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) vengono indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08.

Nell’articolo 28 viene stabilito il contenuto del DVR e le indicazioni per le nuove attività

Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione.
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività dando immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) non viene redatto una sola volta nel ciclo di vita di un’azienda, ma richiede un continuo miglioramento e modificazione; rappresenta una parte integrante dei cambiamenti dell’azienda. 

Nell’articolo 29 vengono indicate tutte quelle condizioni che comportano un aggiornamento del DVR

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione:

  • di modifiche del processo produttivo;
  • della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
  • della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate nel termine di 30 giorni. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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