Le regole da conoscere per installare le telecamere di videosorveglianza e mantenere la tua Azienda sotto controllo rispettando le normative.
1. QUANDO SI APPLICA LA NORMATIVA IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA?
La disciplina della videosorveglianza si applica quando un datore di lavoro ha almeno un dipendente o un socio-lavoratore.
2. A CHE SCOPO SI RENDE NECESSARIA L’INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA?
Le finalità possono essere le seguenti:
- tutela del patrimonio aziendale
- sicurezza sul lavoro
- esigenze organizzative e produttive
a) Scegliere un sistema di videosorveglianza che garantisca all’Azienda di essere a norma con la disciplina della videosorveglianza.
L’installatore dovrà quindi rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato con gli allegati obbligatori (progetto, relazione con tipologia dei materiali, schema dell’impianto realizzato), copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, attestazione di conformità dell’impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.
Il periodo di conservazione delle immagini è di 24 ore, eventualmente estendibili a 48/72 ore per la copertura di festività o chiusure.
Il sistema di registrazione delle immagini deve dimostrare la cancellazione delle immagini (sovrascrittura) e deve essere protetto da password che sono gestite dal datore di lavoro e dal suo incaricato.
b) Richiedere l’autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in cui ha sede l’Azienda o alle rappresentanze sindacali (se presenti) prima dell’installazione e dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza
*Impianto già attivo? Bisogna disinstallarlo e renderlo inutilizzabile fino a quando non viene rilasciata l’autorizzazione dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in cui ha sede l’Azienda.
4. COSA NON DEVO FARE?
Attenzione all’art.4 della Legge n.300/1970 (statuto dei lavoratori)
È vietato installare gli impianti di videosorveglianza nei luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (es. spogliatoi o servizi). Inoltre le telecamere non dovranno riprendere le postazioni di lavoro in maniera continuativa, l’eventuale ripresa avverrà esclusivamente in via accidentale e con criteri di occasionalità.
5. IL DATORE DI LAVORO CHI DEVE INFORMARE?
Devono essere informati tutti i dipendenti e le persone che accedono ai locali dell’Azienda con appositi cartelli ben visibili e installati nel raggio d’azione di ogni telecamera. Al personale interessato sarà resa idonea preventiva informativa scritta da conservare in Azienda ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della Legge n. 300/1970.