Video sorveglianza nei luoghi di lavoro (ART. 4 L. 300/1970)

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La videosorveglianza nei luoghi di lavoro (art. 4 L. 300/1970)

Le aziende che decidono di installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, sono obbligati di redigere apposita autorizzazione all’installazione e all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.

La richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale o Territoriale del lavoro va presentata, dal legale rappresentante della ditta, SOLO se sono presenti lavoratori e in presenza di uno dei seguenti elementi:
1. non sono stati eletti rappresentanti sindacali aziendali (RSA) o rappresentanti sindacali unitari (RSU);
2. pur essendo presenti in ditta RSA o RSU, è stato sottoscritto un verbale di mancato accordo in relazione all’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.

Nella relazione che accompagna l’istanza devono essere esplicitati in maniera dettagliata le motivazioni per le quali si chiede l’autorizzazione all’installazione all’installazione dell’impianto di videosorveglianza. L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • la sicurezza del lavoro;
  • la tutela del patrimonio aziendale.

Il datore di lavoro che non rispetta le regole anche per la sola installazione e/o la messa in esercizio degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo prima della prescritta autorizzazione rischia di subire gravi sanzioni così come previsto dall’art. 38, comma 1, Legge 300/70.

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