L’Attestato di prestazione Energetica (APE) costituisce uno strumento di chiara e immediata comprensione per la valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell’immobile, della convenienza economica all’acquisto e alla locazione.
Quando allegare la certificazione energetica
Devono essere dotati dell’attestato di prestazione energetica, in occasione di un trasferimento a titolo oneroso o di un nuovo contratto di locazione, i cosiddetti “fabbricati esistenti”: ossia tutti gli edifici (a prescindere dall’epoca di costruzione) che comportino un consumo energetico.
Il DL 63/2013 ha totalmente innovato la disciplina applicabile alle trattative di vendita e ha reso l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica anche in occasione della stipula di un preliminare di vendita.
In caso di trasferimento e/o locazione di un edificio prima della sua costruzione è necessario:
- fornire evidenza, in contratto, della futura prestazione energetica (classe di prestazione energetica di appartenenza dell’edificio e caratteristiche di rendimento energetico);
- produrre l’attestato di prestazione energetica entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
Edifici da dotare di certificazione energetica
- I ”nuovi edifici”: ossia gli edifici costruiti in forza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività rispettivamente richiesto o presentata dopo l’8 ottobre 2005 (in caso di permesso di costruire bisogna fare riferimento alla data della richiesta e non alla data del rilascio)
- Gli edifici ristrutturati: deve trattarsi, peraltro, di “ristrutturazioni importanti” ovvero, in base alla normativa vigente, di interventi edilizi (di manutenzione ordinaria o straordinaria ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo compongono; in particolare tali interventi consistono, a titolo esemplificativo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture
- Gli edifici “pubblici”: ossia, a specifiche condizioni previste dalla vigente normativa, i seguenti edifici:
- gli edifici adibiti a uso pubblico: edifici, non necessariamente di proprietà pubblica, nei quali si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici
- gli edifici di proprietà pubblica: edifici di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici anche economici, occupati da questi soggetti
- Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili
- Edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici
- Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili: quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; quali bar, ristoranti, sale da ballo
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni
- Edifici adibiti ad attività sportive: piscine, saune e assimilabili; palestre e assimilabili; servizi di supporto alle attività sportive
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall’obbligo. L’attività agricola è assimilabile ad attività industriale o artigianale)
Edifici esclusi dall’obbligo di certificazione energetica
- Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- Edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- Edifici agricoli, o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
- Box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. L’attestato di prestazione energetica è richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
- Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
- Edifici dichiarati inagibili o collabenti
- Ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
- Fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
- agli immobili venduti “al rustico”, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
- Manufatti non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno (ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.)